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Assicurazione Globale
Con
l' Assicurazione Globale i clienti possono essere sicuri e tutelati per
ogni problematica derivante dall'instradamento delle proprie merci.
Infatti
esclusiva per i nostri clienti includiamo nel prezzo delle spedizioni
un Assicurazione Globale che copre i rischi di spedizione fino a €
1.000,00 per pacco spedito.
Condizioni Generali di Assicurazione
1.
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La
presente Polizza si intenderà applicabile a tutte quelle merci, prive
di copertura assicurativa, per le quali il Contraente abbia avuto ordine
diretto di spedizione unitamente all incarico di provvedere alla
copertura assicurativa per conto degli aventi diritto.
2.
ESCLUSIONI MERCEOLOGICHE
Sono
escluse dall assicurazione, salvo esplicito accordo tra le parti prima
dell inizio del trasporto, le spedizioni e i trasporti di:
- carte valori o avente valore facciale, monete, francobolli;
- oggetti aventi valore d arte, di antiquariato, di collezione o di affezione;
- piante ed animali vivi, merci deperibili o da trasportarsi a temperatura controllata;
- autoveicoli e motoveicoli;
- esplosivi;
- tabacchi;
- pelli e pellicce
- masserizie.
3.
VALIDITA TERRITORIALE
La Polizza è valida per le spedizioni ed i trasporti effettuati nell ambito del mondo intero.
La
garanzia ha inizio dal momento in cui le merci sono prese in consegna
dalla singola aderente, inclusi gli eventuali viaggi effettuati con i
mezzi della stessa per il ritiro presso i clienti, continua durante l'
ordinario corso del trasporto per concludersi con la consegna delle
merci secondo i termini previsti dall Art 3 della Clausola Merci.
Salvo esplicito accordo fra le parti prima dell inizio del trasporto, a tassi e condizioni da
convenirsi, dalla garanzia si intendono escluse le spedizioni destinate, provenienti od in transito in:
- Montenegro, Serbia, Macedonia, Albania;
- Bielorussia, Ucraina, Moldavia, Federazione Russa (CSI), Georgia, Armenia, Arzebaijan,
Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgystan, Taijkistan;
- Libia, Iraq, Iran, Cuba, Sudan, Afghanistan, Eritrea, Somalia, Myanmar e Nord Corea;
- Paesi aventi disposizioni di legge che impongano la copertura con Compagnie di assicurazione locali.
-
Paesi in stato belligerante o ad elevato rischio Scioperi . Per la
determinazione di tali Paesi la Contraente si impegna a visionare il
sito internet www.exclusive-analysis.com/lists/cargo.
Saranno da considerare esclusi dalla garanzia automatica i Paesi con livello di rischio classificato come severe
- Paesi soggetti ad embargo o sanzioni dall ONU o dagli USA.
4.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
La presente copertura è prestata in base alle Condizioni Generali dell Allegata Polizza di
assicurazione
Merci Trasportate (ed.1999), integrate agli effetti della delimitazione
e della durata della copertura, dalle seguenti allegate clausole:
- Clausola merci I (Pieno Rischio)
- Clausola Rischi Scioperi Sopra merci
- Clausola Rischi Guerre e Mine sopra merci
- Clausola di Classificazione e relativa tabella dei soprappremi per età nave
5.
MEZZI DI TRASPORTO E MASSIMALI
La garanzia è operante per le spedizioni e i trasporti rientranti nella presente Assicurazione
effettuate
con i mezzi sotto indicati per le somme massime a fianco degli stessi
specificate che la Società garantisce per ogni sinistro o serie di
sinistri derivanti da un unico avvenimento.
Limite Massimo di Tipologia del bene
€ 1.000 per singolo collo, relativamente a merci nuove
€ 50 per singolo collo, relativamente a merci usate
€ 30 per singolo collo, relativamente a documenti
6.
FRANCHIGIA E SCOPERTI:
Eventuali perdite o danni risarcibili sotto la presente polizza saranno liquidati previa deduzione
della franchigia fissa ovvero dello scoperto qui di seguito previsti per ogni e qualsiasi evento,
applicabile/calcolata sull ammontare risarcibile:
- Scoperto 10% con il minimo di euro 250,00 per perdite conseguenti a rapina o furto totale
occorsi durante il viaggio di raccolta effettuato con automezzo dell Aderente;
- Scoperto 10% con il minimo di euro 250,00 per perdite conseguenti a rapina, furto totale o
parziale,
manomissione, mancata riconsegna, smarrimento ed ammanchi in genere
relativamente ai trasporti di preziosi e catename prezioso;
- Franchigia di euro 30,00 per ciascuna spedizione, per tutti gli altri danni e perdite. Questa
franchigia non sarà tuttavia applicabile per sinistri relativi a i trasporti di: documenti e merci usate.
7.
VALORE RISARCIBILE
A parziale deroga di quanto previsto al dall art 6 delle Condizioni Generali, il valore risarcibile
sarà determinato in base ai seguenti elementi:
Per le Merci nuove
- Valore di fattura di vendita; oppure
- scontrino fiscale del bene acquistato e spedito tramite MBE; oppure
- dichiarazione di valore supportata da un listino ufficiale di vendita.
Per merci nuove si intendono tutte le merci spedite nell imballo originario ed acquistate entro i
tre mesi precedenti la spedizione.
Per le Merci usate:
- la somma assicurata di euro 50,00 costituisce il limite assicurato, senza obbligo di fornire
documentazione al riguardo
Per i Documenti:
- la somma assicurata di euro 30,00 costituisce il limite assicurato, senza obbligo di fornire
documentazione al riguardo.
8.
AVARIA COMUNE
I contributi provvisori di avaria comune saranno rimborsati dalla Società in proporzione ed entro
i
limiti della somma assicurata, dietro presentazione delle ricevute di
deposito debitamente girate in bianco dal depositante. La Società si
obbliga a tenere indenne l Assicurata del contributo di avaria comune
dovuto dal medesimo in base ad apposito regolamento fatto in conformità
alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino,
semprechè l atto di avaria comune sia stato diretto ad evitare un danno
indennizzabile con la presente polizza.
Qualora la somma
assicurata ridotta dell ammontare dell avaria particolare a carico della
Società risultasse inferiore al valore contributivo, l indennizzo sarà
ridotto in proporzione. Per il
conguaglio o pagamento del
contributo espresso in valuta diversa da quella di polizza, si applica
il cambio vigente nel luogo e nel giorno del compimento della
spedizione.
9.
DANNI ALLE CONFEZIONI
In
caso di danno, risarcibile a termini di polizza, ad etichette, capsule,
scatole, astucci, involucri od altro materiale costituente la confezione
della merce assicurata senza che vi sia stato danno al prodotto, la
Società si impegna a rimborsare esclusivamente dell ammontare relativo
al costo del nuovo confezionamento con il limite massimo del valore
assicurato.
10.
CHIUSA INCHIESTA
Qualora a
seguito di un sinistro sia avviata dalle competenti Autorità un
inchiesta giudiziaria sui fatti che hanno determinato il sinistro, la
Società non si avvarrà della facoltà di rinviare la
liquidazione del danno sino alla presentazione del documento di chiusa inchiesta.
Quanto
sopra non potrà tuttavia essere fatto valere nel caso sia fondato
ritenere che il sinistro sia stato determinato da dolo della Contraente
e/o Assicurata nonché infedeltà e/o azione dolosa dei rispettivi
dipendenti.
L' Assicurata si impegna comunque a fornire la
suddetta documentazione di chiusa inchiesta non appena predisposta dalle
Autorità ed a restituire alla Società quanto dalla stessa liquidato nel
caso in cui dovessero emergere comportamenti dolosi a suo carico.
11.
BUONA FEDE
L omissione di dichiarazione da parte della Contraente di una circostanza aggravante il rischio,
così come qualsiasi errore e/o omissione e/o ritardata comunicazione non intenzionale od
involontaria commessa dalla stessa o dalle persone di cui deve rispondere a norma di legge,
nonché amministratori e/o dirigenti non pregiudicheranno questa assicurazione.
12.
ASSOGGETTABILITA ALLA LEGGE ITALIANA
Il presente contratto si intenderà in ogni caso regolato dalle legge italiana ed assoggettato alla
giurisdizione italiana.
Per quanto non specificato in polizza le parti contraenti si richiamano alle disposizioni del
Codice Civile e Leggi complementari della Repubblica Italiana.